Informazione a dipendenti e terzi sulle segnalazioni

Ai dipendenti/collaboratori

Ai soggetti interessati


Oggetto: Dlgs. 24/2023 - Segnalazione di illeciti (c.d. “Whistleblowing”) – Informazioni generali

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La ns. società ha adottato una procedura specifica per il trattamento delle segnalazioni in oggetto, in quanto sussistono le condizioni.

Chi segnala illeciti nell’ambito della società è definito comunemente “whistleblower”.

Con tale termine si fa riferimento non solo al dipendente o collaboratore dell’azienda ma anche ad altri soggetti (ad es. dipendente di un fornitore, azionisti, soci, etc.), che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione dell’azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La segnalazione (”whistleblowing”), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’organizzazione a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc...

La segnalazione pertanto, si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

Nell’ambito della procedura predisposta la società ha definito:

Di seguito si forniscono alcune indicazioni utili.


Chi può effettuare le segnalazioni di illeciti

I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore della società, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Possono altresì segnalare le persone il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e i candidati in vista di un’assunzione che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale.


Qual è l’oggetto delle segnalazioni


Cosa non va segnalato


Il contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere per quanto possibile dettagliate e documentate, per dare modo al soggetto gestore delle stesse di avere le informazioni necessarie a procedere ad eventuali indagini.

Per esempio, la descrizione del fatto oggetto di segnalazione deve risultare chiara e completa, deve essere precisato il periodo di riferimento, deve essere identificabile l’autore/i dei fatti, devono essere allegati ove possibile eventuali documenti a supporto di quanto illustrato.


Le segnalazioni anonime
Le segnalazioni anonime verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti dalla presente procedura, per quanto applicabile, ma le segnalazioni devono risultare circostanziate e documentate.


Il canale “interno” per le segnalazioni
La segnalazione potrà essere effettuata utilizzando il canale interno appositamente predisposto attraverso la piattaforma Trusty Report.

In alternativa è prevista la seguente modalità: su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole.


Soggetto gestore
La società ha incaricato alcuni soggetti, espressamente autorizzati, formati e tenuti alla riservatezza, per la gestione delle segnalazioni.

I gestori individuati per l’esame delle segnalazioni sono i seguenti: Consorzio Insieme per Crescere.


Procedimento a seguito della segnalazione
A fronte della segnalazione, entro sette giorni, verrà rilasciato al segnalante l’avviso di ricezione ed entro tre mesi verrà fornito riscontro sulla stessa ed in seguito comunicato l’esito finale dell’indagine.


Tutele per il segnalante e misure di protezione

L’identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l’identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Al seguente link è disponibile l’informativa privacy in relazione al trattamento legato al Whistleblowing.

Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso verrà richiesto ed acquisito il necessario consenso.

L’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Per il principio di minimizzazione i dati di persone non inerenti alla segnalazione verranno cancellati. Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione (ma anche di altri soggetti anche se non segnalati ad esempio i facilitatori persone del medesimo contesto lavorativo e colleghi della segnalante) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.

Le misure di protezione non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata anche una sanzione disciplinare.


La segnalazione esterna e la divulgazione pubblica
Per segnalazione esterna s’intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il segnalante può ricorrere al canale ANAC qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Divulgare le segnalazioni pubblicamente significa invece rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia del regime di protezione disciplinato dal Dlgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

Nota: va osservato che la segnalazione esterna e, soprattutto, quella pubblica vanno effettuate soltanto qualora vi siano specifiche condizioni documentate e provabili, in quanto possono coinvolgere l’immagine della società/ente, dovendosi altrimenti previlegiare il canale interno.


Ulteriori informazioni

Maggiori dettagli o informazioni sulla procedura e sulle segnalazioni in oggetto possono essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo privacy@qualitybiella.it.